Nella seduta pomeridiana di ieri il sottosegretario Bobba ha risposto all’interrogazione n. 3-03645 presentata dalla senatrice Fasiolo sulla sospensione di quattro operai della Fincantieri di Monfalcone.
Qui il testo dell’interrogazione.
Di seguito la risposta del sottosegretario.
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.
BOBBA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, la questione evidenziata con il presente atto parlamentare verte sul dibattuto tema del mancato adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’ordine di reintegrazione del lavoratore disposto dal giudice, in relazione al profilo della effettiva riammissione in azienda e della sua eventuale coercibilità.
Al riguardo, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato ha ad oggetto un facere infungibile e come tale non può essere coattivamente eseguita.
Secondo il costante orientamento della suprema Corte in materia di reintegra, risulta indispensabile e insostituibile un comportamento attivo da parte del datore di lavoro consistente nell’impartire al dipendente le opportune direttive e le misure atte a ripristinare una relazione di reciproca e infungibile collaborazione.
Diversamente, il reinserimento del lavoratore nel libro paga o matricola, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e il pagamento delle retribuzioni rientrano tra le prestazioni cosiddette fungibili, che sono invece suscettibili di esecuzione coattiva.
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in esame, il Ministero della giustizia ha reso noto che il 14 marzo 2017 il giudice del lavoro presso il tribunale di Gorizia ha pronunziato quattro ordinanze, tutte di analogo contenuto e immediatamente esecutive. Con tali ordinanze, il giudice del lavoro ha accolto i ricorsi proposti da quattro lavoratori avverso i licenziamenti intimati nei loro confronti da Fincantieri SpA, disponendo la loro reintegrazione, unitamente al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore, alla ricostituzione delle posizioni previdenziali assicurative e alla rifusione delle spese di lite. Avverso le predette ordinanze, lo scorso 13 aprile, la Fincantieri SpA ha proposto ricorso per opposizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, innanzi al tribunale di Gorizia. Martedì 25 luglio il giudice del lavoro ha pronunziato quattro sentenze, tutte di analogo contenuto, con le quali ha rigettato tali opposizioni, accertando l’illegittimità della sanzione disciplinare espulsiva e disponendo altresì la reintegra immediata dei lavoratori. Fincantieri SpA è stata inoltre condannata a ricostituire la posizione assicurativa e contributiva dei lavoratori, nonché a corrispondere ai medesimi la retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra effettiva, entro il limite di 12 mensilità.
Infine, occorre evidenziare che nel caso in esame, essendo intervenuti i licenziamenti nella vigenza del vecchio regime di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, i lavoratori licenziati possono chiedere, in luogo della reintegra, un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto.
FASIOLO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASIOLO (PD). Signor Sottosegretario, la ringrazio per la risposta.
La situazione pare risolversi ad horas, anche secondo quanto riportato dalla stampa nella giornata odierna. Sono assolutamente soddisfatta dell’accoglimento dell’istanza dei lavoratori da parte del giudice e, soprattutto, mi auguro che l’azienda li ripristini sul posto di lavoro, perché una cosa è ricevere la partita stipendiale spettante, con la copertura degli aspetti assicurativi e assistenziali; altra cosa è entrare effettivamente nel posto di lavoro, cosa che non era stata consentita. Sembra paradossale e incredibile, ma lo stipendio percepito rispondeva a una prestazione lavorativa non erogata. Questo aspetto sembra essersi assolutamente risolto e sono assolutamente soddisfatta che il giudice sia intervenuto a salvaguardia dei lavoratori che sul piano umano, etico, morale e psicologico devono essere in qualche risarciti, vista la situazione di disagio che hanno attraversato nell’ultimo periodo.
Naturalmente, se dovessero esserci degli aspetti disciplinari, questi avranno la loro parte.
La ringrazio quindi del riscontro preciso e puntuale.